Diagnosi energetica e Certificazione energetica
Classificazione del tasso di consumo energetico degli immobiliLo Studio Mococci esegue diagnosi energetiche sugli edifici ed impianti tecnologici o di processo.
L’attività si svolge mediante un primo e sommario audit dei consumi energetici e delle bollette. Successivamente si passa alla verifica dei luoghi ed all’esecuzione dei calcoli per classificare l’edificio secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.192/2005 e successive modificazioni.
Il consumo degli edifici dipende chiaramente da molti fattori quali a titolo esemplificativo e non certo esaustivo: tipo di muratura, grado di illuminazione, ore di esposizione al sole, ampiezza delle finestre, esistenza di isolamento termico nonchè dalla tipologia di impianti in esso contenuti.
Il risultato di questa attività è l’attestato di certificazione energetica ovvero un documento redatto da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino, all’Ente o all’Azienda proprietaria il confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, mediante un indice sintetico . Inoltre deve essere completo di eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:
- Dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2
- ? per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- Dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati
- Dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
- dal 1° luglio 2010:
- ? contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari
Fra questi adempimenti spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.
L’attestato di certificazione energetica (o, nel caso della Regione Umbria di qualificazione energetica dal momento che non è entrata in vigore la normativa regionale) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.
Il certificato energetico (o l’attestato di qualificazione energetica – AQE) è un documento dal quale si può capire come è stato realizzato l' immobile dal punto di vista dell' isolamento, della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico.
Con il Maxiemendamento del Governo al decreto Legge 112 della manovra estiva 2008 la targa non sarà più obbligatoria per la validità dei contratti di compravendita e di affitto pur rimanendo uno dei documenti da prevedere in caso di passaggio di proprietà o di locazione.
In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione ed attribuzione di una certa classe energetica.
Semplificando ancora di più si può paragonare all'etichetta energetica colorata che troviamo esposta negli elettrodomestici in vendita e dalla quale riusciamo a capire (in base alle lettere e ai colori) se quell’elettrodomestico consuma molto o poco.
La principale normativa di settore è stata emanata già da diversi anni ed è composta da :
Direttiva europea 2002/91/CE, il decreto legislativo n.192/2005 integrato e modificato dal successivo Dlgs 311/2006.